keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 IT Art. 8 cercato: 'persona' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- contratto 52
- lettera 46
- consumatore 46
- professionista 43
- beni 39
- recesso 30
- distanza 23
- informazioni 22
- presente 22
- gu 21
- servizi 20
- contratti 19
- all’articolo 18
- caso 17
- qualsiasi 17
- fornitura 16
- mezzo 15
- vendita 15
- conclusione 14
- direttiva 14
- trattino 13
- diritto 13
- stati 13
- consegna 13
- modo 11
- periodo 10
- lettere 10
- conformemente 10
- membri 10
- durevole 9
- concluso 9
- inserire 9
- terzo 9
- punto 9
- possono 8
- fornisce 8
- prezzo 8
- oppure 8
- conferma 7
- momento 7
- persona 7
- paragrafi 6
- oggetto 6
- diverso 6
- tipo 6
- relative 6
- posta 6
- restituzione 6
- costo 6
- mediante 6
Articolo 8
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) | tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e |
b) | se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m). |
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.
10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l’adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.
«Articolo 8 bis
1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:
— | estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure |
— | contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. |
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
«Articolo 8 bis
Obblighi di informazione
1. Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
3) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
4) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
5) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
6) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
7) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
8) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
9) «locali commerciali»:
a) | qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure |
b) | qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; |
10) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
12) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
13) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;
14) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
15) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
Articolo 8
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) | tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e |
b) | se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m). |
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.
10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l’adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.
Articolo 16
Eccezioni al diritto di recesso
Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:
a) | i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; |
b) | la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; |
c) | la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; |
d) | la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; |
e) | la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; |
f) | la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; |
g) | la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; |
h) | i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari; |
i) | la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; |
j) | la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; |
k) | i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica; |
l) | la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; |
m) | la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso. |
CAPO IV
ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.
(2) GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.
(4) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
(5) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(6) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(7) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(8) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(9) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(10) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(11) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(12) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(13) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(14) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(15) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(16) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(17) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(18) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(19) GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.
(20) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(21) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
ALLEGATO I
Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno .
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci () della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Istruzioni per la compilazione:
Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
|
Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica. |
Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l’indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).» |
Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.» |
Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:
|
In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.» |
B. Modulo di recesso tipo
— | Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]: |
— | Con la presente io/noi (1) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (1) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (1) |
— |
— | Nome del/dei consumatore(i) |
— | Indirizzo del/dei consumatore(i) |
— | Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) |
— | Data |
(1) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 85/577/CEE | Direttiva 97/7/CE | Presente direttiva |
Articolo 1 |
| Articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 8 e 9, e l’articolo 16, lettera h) |
| Articolo 1 | Articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7 |
Articolo 2 |
| Articolo 2, punti 1 e 2 |
| Articolo 2, punto 1 | Articolo 2, punto 7 |
| Articolo 2, punto 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |
| Articolo 2, punto 3 | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articolo 2, punto 4, prima frase | Articolo 2, paragrafo 7 |
| Articolo 2, punto 4, seconda frase |
|
| Articolo 2, punto 5 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 3 |
| — |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 3, lettera l) |
| Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |
| Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |
| Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino | Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 16, lettera k), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 13 |
| Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |
| Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) (per la locazione di alloggi a scopo residenziale), lettera g) (per i circuiti «tutto compreso»), lettera h) (per la multiproprietà), lettera k) (per il trasporto passeggeri con alcune eccezioni) e articolo 16, lettera l) (esenzione dal diritto di recesso) |
Articolo 4, prima frase |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e h), articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, seconda frase |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4, terza frase |
| Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, quarta frase |
| Articolo 10 |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera g) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera i) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere o) e p) |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 1, combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4 |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 5 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 7 |
| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 13 e articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
| Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 16, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 16, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 16, lettere c) e d) |
| Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino | Articolo 16, lettera i) |
| Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino | Articolo 16, lettera j) |
| Articolo 6, paragrafo 3, sesto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 15 |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1 (relativo ai contratti di vendita) |
| Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |
| Articolo 7, paragrafo 3 | — |
| Articolo 8 | — |
| Articolo 9 | Articolo 27 |
| Articolo 10 | — (cfr. anche l’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE) |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 23, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 23, paragrafo 2 |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 9, per l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione pre-contrattuale; per il resto: — |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 24, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 4 | — |
| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 25 |
| Articolo 12, paragrafo 2 | — |
| Articolo 13 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 14 | Articolo 4 |
| Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 30 |
| Articolo 16 | Articolo 26 |
| Articolo 17 | — |
| Articolo 18 | Articolo 34 |
| Articolo 19 | Articolo 35 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
| Articoli 9 e 11 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
| Articolo 12 |
Articolo 6 |
| Articolo 25 |
Articolo 7 |
| Articoli 13, 14 e 15 |
Articolo 8 |
| Articolo 4 |
Allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (1) | Inteso come riferimento a |
Paragrafi 2, e 11 | Presente direttiva |
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